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Con la Finanziaria 2017 è stata prorogata la possibilità di fruire della detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico. 

Il Provvedimento n. 108572 dell’8 giugno 2017 emesso dall’Amministrazione finanziaria ha individuato le modalità con le quali i soggetti beneficiari della suddetta detrazione possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. 

In sostanza, con riferimento a tali spese, la norma consente ai contribuenti di cedere un credito pari alla detrazione spettante non solo ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di tali interventi, ma anche ad altri soggetti privati. 

Più in particolare, la detrazione – applicabile su un ammontare di spese non superiore ad euro 96.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo, è prevista nella misura del i) 75 per cento delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe inferiore di rischio e ii) dell'85 per cento delle medesime spese se dall'intervento derivi il passaggio a due classi inferiori di rischio. 

In merito alla possibilità di cedere detto credito di imposta, sono stati individuati i soggetti che possono cedere il credito nonché coloro i quali possono essere beneficiari della relativa cessione. In particolare: 

  • possono cedere il credito d’imposta i) i condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione; ii) i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni;
  • la cessione può avvenire nei confronti i) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi in commento, ii) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Resta esclusa la cessione del credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari nonché delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165/2001. 

Il credito d’imposta cedibile da parte del condomino è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito. 

Al fine di controllare la corretta cessione della detrazione, sono previsti una serie di adempimenti a carico del cessionario (i.e. i condomini ovvero il cessionario che intende cedere a sua volta). In particolare è prevista una specifica procedura di comunicazione telematica nei confronti dell’Agenzia da parte dei condòmini, che vi provvederanno attraverso l’amministratore o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato: il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito. 

Dal punto di vista operativo, per effettuare la cessione del credito:

  • i condomini – se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi – devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’accettazione della cessione;
  • l’amministratore di condominio:
    a) comunica all’Agenzia delle entrate l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
    b) consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui al punto sub a) all’Agenzia delle entrate;
  • Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

Il cessionario può disporre del credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. 

Il credito d’imposta  - da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo - è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia; la quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Alla compensazione di detto credito d’imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (ndr. Euro 700.000,00).